ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA “ABT”

Bando I.G.B.“ABT”/BS. 1/2009

PUBBLICA SELEZIONE A N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI PER RICERCHE NEL CAMPO DELL’AREA SCIENTIFICA “SCIENZE BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE  E FARMACOLOGICHE” DA USUFRUIRSI PRESSO L’ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA “ABT” DEL CNR DI NAPOLI

IL  DIRETTORE
DELL’ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA “ABT” DEL CNR

D I S P O N E:

Art. 1

E’ indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa  di studio della durata di 12 mesi  per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “Scienze biologiche, biochimiche e farmacologiche” da usufruirsi presso l’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR di Napoli nell’ambito della Commessa SV.P05.008: Identificazione di regolatori del differenziamento, la motilità e l’apoptosi delle cellule staminali, per la seguente tematica: Generazione di modelli di Cancer Stem Cells.

Titolo di studio: Laurea in Scienze Biotecnologiche, indirizzo Medico, vecchio e nuovo ordinamento.

La borsa di studio, dell’importo di € 1.084,56 (milleottantaquattro/56) lordi mensili, ha durata annuale e può essere o meno rinnovata (fino ad un massimo di tre anni – art.47 del “Regolamento”).

Art. 2

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo Art. 3, ultimo comma.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.

La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del Responsabile della Sede di fruizione della borsa medesima.

All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti all'attività della borsa stessa, è corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Istituzione (sia essa del CNR o diversa dal CNR) presso la quale è fruita la borsa.

Il borsista è assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione della borsa stessa.

Art. 3

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea che alla data di scadenza del presente bando:

È escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.

I cittadini dell'Unione Europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.

Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate nè i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.

Può partecipare il personale insegnante della scuola media secondaria di ruolo, che può usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

Art. 4

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema, “Allegato A” del presente bando, deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione, all’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR – all’attenzione del Dr. Sandro De Falco - Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale della Repubblica Italiana dell'avviso del presente bando.

Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.

Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a mano all'Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR durante l'orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

Saranno esclusi i candidati che non hanno sottoscritto la domanda.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;

2. dichiarazione di accettazione del candidato da parte del Direttore dell'Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR rilasciata su carta intestata dello stesso, (come da fac simile "Allegato B");

3. tesi di laurea;

4. i lavori che il candidato presenta, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;

5. programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa;

6. curriculum vitae et studiorum;

7. elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia.

I documenti da allegare alla domanda possono essere prodotti:

Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) del presente articolo.

Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o spediti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; né è, infine, consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, anche se trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore dell’Istituto può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 5

I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Direttore dell’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT”.

Ogni membro della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato.

La Commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.

(La Commissione stabilisce altresì, in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonché il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa).

La Commissione procede, quindi, a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.

Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla Commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno venti giorni di preavviso. Nessun rimborso è dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.

Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito.

Il Direttore dell’Istituto approva la graduatoria e nomina il vincitore/i previa verifica della regolarità del procedimento.

Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate, con sottoscrizione in ogni pagina, del Presidente, dei componenti e del segretario.

Art. 6

Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.

Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio dell'attività di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa può essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo, in base alla disponibilità finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.

Art. 7

L’Istituto provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione.

I candidati, non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione – sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it - del provvedimento di approvazione della graduatoria possono chiedere la restituzione, all’Istituto del CNR, con spese a proprio carico, dei titoli e documenti presentati ad eccezione in ogni caso di:

L’Istituto provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.

Trascorso il suddetto termine, l’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Il CNR non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.

Art. 8

La data di decorrenza della borsa è stabilita insindacabilmente dal Direttore dell’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR dal 1° o dal 15° giorno del mese.

Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Direttore dell’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR decadono dalla borsa.

La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.

La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.

I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati e presentati al Direttore dell’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata, non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per proposta del responsabile della ricerca, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Direttore dell’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa.

Dell'avvio del relativo procedimento è data comunicazione all'interessato, il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta.

Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, sarà data motivata comunicazione all'interessato.

Art. 9

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili.

La prima rata è erogata dopo che il responsabile della ricerca ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attività presso la sede prescelta.

Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.

Coloro che, una volta iniziata la ricerca, siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa, sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.

La richiesta di restituzione della rata dovrà essere effettuata dal Direttore, come parimenti, a cura dello stesso, dovrà essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

Art. 10

Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al Direttore competente una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.

 (La relazione può essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.)

Art. 11

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini con conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore dell’Istituto di Genetica e Biofisica “ABT” del CNR, che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati stessi.

16 gennaio 2009

Prof. Antonio Baldini
Direttore